Buoni pasto e lavoratori somministrati: il Tribunale di Monza riafferma il principio di parità di trattamento

La sentenza del Tribunale di Monza n. 696/2026 riafferma che il principio di parità di trattamento comprende anche i benefici di welfare aziendale, escludendo la possibilità di deroghe discriminatorie da parte della contrattazione aziendale


Con la sentenza n. 696 del 22 maggio 2026, il Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, affronta un tema di particolare interesse nella disciplina della somministrazione di lavoro: il diritto dei lavoratori somministrati a beneficiare dei medesimi trattamenti riconosciuti ai dipendenti dell'impresa utilizzatrice, con specifico riguardo ai buoni pasto.

La decisione si inserisce nel consolidato filone interpretativo volto a garantire l'effettività del principio di parità di trattamento sancito dall'art. 35 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, offrendo un'importante precisazione sul rapporto tra contrattazione aziendale e tutela dei lavoratori in somministrazione.





Il caso

La controversia trae origine dal ricorso promosso da un gruppo di lavoratori somministrati impiegati presso la medesima impresa utilizzatrice. 

Mentre i dipendenti diretti beneficiavano di buoni pasto elettronici previsti dalla contrattazione aziendale, tale beneficio veniva sistematicamente negato ai lavoratori inviati in missione dall'agenzia di somministrazione.

L'esclusione, secondo l’impresa, trovava fondamento in un accordo aziendale che limitava espressamente il riconoscimento del ticket restaurant ai lavoratori assunti direttamente dall'impresa, escludendo quindi il personale somministrato.

I ricorrenti sostenevano che i contenuti di questo accordo violassero il principio di parità di trattamento previsto dalla normativa nazionale e dalla direttiva europea sul lavoro tramite agenzia.


Il principio di parità di trattamento

Il cuore della decisione è rappresentato dall'interpretazione dell'art. 35 del d.lgs. n. 81/2015, secondo cui, per tutta la durata della missione, i lavoratori somministrati hanno diritto a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle applicate ai dipendenti dell'utilizzatore che svolgono le medesime mansioni.

La disposizione costituisce l'attuazione, nell'ordinamento italiano, della direttiva 2008/104/CE, la quale pone il principio di uguaglianza quale elemento cardine della disciplina della somministrazione di lavoro.

Secondo il Tribunale di Monza, tale principio non può essere interpretato in senso restrittivo né limitato alle sole componenti strettamente retributive del rapporto di lavoro, ma comprende tutti quei benefici che costituiscono parte integrante del trattamento economico e normativo riconosciuto ai lavoratori dell'impresa utilizzatrice.


La natura dei buoni pasto

Particolarmente significativa è la motivazione dedicata alla qualificazione giuridica del buono pasto.

Richiamando i più recenti orientamenti della Corte di cassazione, il Tribunale evidenzia come il ticket restaurant non rappresenti un elemento della retribuzione in senso stretto né il corrispettivo della pausa pranzo, bensì una misura di welfare aziendale diretta a favorire il benessere del lavoratore nello svolgimento della prestazione lavorativa.

Proprio questa natura induce il giudice a ritenere che il beneficio rientri comunque tra le "condizioni economiche e normative" cui fa riferimento l'art. 35 del d.lgs. n. 81/2015.

La circostanza che il buono pasto abbia una funzione assistenziale o sociale non giustifica, infatti, la sua esclusione dall'ambito applicativo del principio di parità di trattamento. 

Diversamente opinando, l'impresa utilizzatrice potrebbe facilmente eludere la disciplina della somministrazione qualificando come welfare aziendale prestazioni che incidono concretamente sulle condizioni di lavoro.


I limiti della contrattazione aziendale

Uno degli aspetti di maggiore interesse della sentenza riguarda il rapporto tra autonomia collettiva e disciplina legale.

Il Tribunale afferma con chiarezza che la contrattazione aziendale non può introdurre trattamenti discriminatori nei confronti dei lavoratori somministrati quando ciò comporti una violazione del principio di parità sancito dalla legge.

L'accordo sindacale che riserva il beneficio dei buoni pasto ai soli dipendenti diretti viene pertanto ritenuto inidoneo a derogare alla disciplina imperativa dettata dal legislatore.

Ne consegue che il beneficio deve essere riconosciuto anche ai lavoratori somministrati impiegati nelle medesime condizioni organizzative e funzionali.

La decisione valorizza, quindi, la natura inderogabile del principio di uguaglianza previsto dalla normativa sulla somministrazione, confermando che la contrattazione collettiva non può comprimere diritti riconosciuti direttamente dalla legge e dal diritto dell'Unione europea.


Le implicazioni pratiche

Accertata la violazione del principio di parità di trattamento, il Tribunale ha condannato l'impresa utilizzatrice al pagamento del valore dei buoni pasto non corrisposti ai lavoratori ricorrenti nel periodo di riferimento, oltre agli accessori di legge e alle spese processuali.

La pronuncia assume rilievo ben oltre il caso concreto.

Molte imprese, infatti, continuano a differenziare il trattamento dei lavoratori somministrati rispetto ai dipendenti diretti in materia di welfare aziendale, premi, convenzioni e altri benefici accessori.

La sentenza di Monza rappresenta un importante richiamo al fatto che il principio di parità di trattamento deve essere interpretato in senso sostanziale e non meramente formale.

Ogniqualvolta un determinato beneficio costituisca parte delle condizioni di lavoro riconosciute ai dipendenti dell'utilizzatore, esso deve essere assicurato anche ai lavoratori somministrati, salvo che ricorrano specifiche e oggettive ragioni previste dalla legge.


Considerazioni conclusive

La sentenza n. 696/2026 del Tribunale di Monza conferma un orientamento che valorizza la funzione protettiva della disciplina della somministrazione di lavoro, impedendo che il ricorso a tale istituto si traduca in un abbassamento delle condizioni economiche dei lavoratori.

La decisione ribadisce come il principio di parità di trattamento non riguardi esclusivamente la retribuzione in senso stretto, ma investa l'intero complesso dei benefici riconosciuti dall'impresa utilizzatrice ai propri dipendenti (tutti gli elementi, in sostanza, che concorrono a determinare il TEC - Trattamento Economico Complessivo).

Si tratta di una pronuncia destinata ad avere un impatto significativo sul contenzioso in materia di welfare aziendale e lavoro in somministrazione, poiché rafforza l'orientamento secondo cui i benefici riconosciuti ai dipendenti diretti – compresi i buoni pasto – costituiscono parte integrante delle condizioni di lavoro che devono essere garantite anche ai lavoratori somministrati.

La decisione rappresenta, in definitiva, un ulteriore tassello nel processo di effettiva equiparazione tra lavoratori diretti e lavoratori in somministrazione, in linea con i principi espressi dalla direttiva 2008/104/CE e con la finalità di evitare che la flessibilità organizzativa si traduca in una riduzione delle tutele sostanziali dei lavoratori.



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