Smart Working negato al lavoratore fragile: il Tribunale riconosce la discriminazione e condanna al risarcimento
La recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ( n. 2/2024 R.G.L. del 7 gennaio 2026 ) chiarisce che il rifiuto ingiustificato del lavoro agile, in presenza di comprovate condizioni di salute, viola i principi di tutela della persona e può comportare responsabilità economica per il datore di lavoro Una recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio ( n. 2/2024 R.G.L. del 7 gennaio 2026 ) ha segnato un importante precedente giurisprudenziale in materia di lavoro agile e diritti dei lavoratori fragili . Secondo il tribunale, il diniego ingiustificato alla richiesta di smart working presentata da un lavoratore affetto da gravi patologie costituisce discriminazione , con conseguente responsabilità per il datore di lavoro. Il caso in sintesi La vicenda vede protagonista una lavoratrice di lungo corso in un’azienda privata, che, dopo aver ricevuto diagnosi di grave patologia oncologica e aver prodotto certificazioni mediche idonee, aveva richiesto di svolgere la propria att...