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Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: la necessità di riorganizzare l’azienda non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di repêchage

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Con l’ordinanza n. 31312/2025 la Corte ribadisce che il licenziamento è legittimo solo se inevitabile e preceduto da una verifica sostanziale delle reali possibilità di ricollocazione, anche a fronte di mansioni affidate a collaboratori esterni Il quadro normativo di riferimento: il licenziamento per giustificato motivo oggettivo Nel diritto del lavoro italiano, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo trova il suo fondamento nell’art. 3 della Legge n. 604 del 1966 ed è collegato a esigenze economiche, produttive o organizzative dell’impresa.  Rientrano in tale ambito le ipotesi di riorganizzazione aziendale, di riduzione dei costi o di soppressione di una posizione lavorativa ritenuta non più necessaria. La giurisprudenza ha tuttavia chiarito nel tempo che la presenza di una motivazione economico-organizzativa non è, di per sé, sufficiente a rendere legittimo il licenziamento.  È necessario che il recesso rappresenti una scelta realmente inevitabile e non una soluzi...