Decreto 22 giugno 2026, le violazioni che determinano l’esclusione delle imprese dai benefici normativi e contributivi
Come cambiano i requisiti aziendali per l’accesso e il mantenimento del diritto agli sgravi
Il quadro normativo in materia di lavoro e sicurezza compie una svolta decisiva.
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2026 del Decreto 22 giugno 2026 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (attuativo del Decreto PNRR - D.L. 19/2024), viene introdotto il nuovo elenco delle violazioni ostative che determinano l'esclusione delle imprese dai benefici normativi e contributivi.
Si tratta di una riforma strutturale del concetto di regolarità aziendale: per accedere a sgravi e agevolazioni sulle assunzioni non sarà più sufficiente possedere un DURC formalmente regolare.
Le aziende dovranno garantire la totale assenza di specifiche violazioni penali e amministrative accertate in via definitiva.
Il meccanismo di blocco
L'effetto del decreto colpisce direttamente la leva economica delle imprese.
La durata del blocco delle agevolazioni è proporzionale alla gravità della violazione commessa ed è dettagliata nello schema sottostante:
| Violazione Ostativa Accertata | Durata del Blocco |
Art. 437 c.p. Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. | 24 mesi |
Art. 589, comma 2, c.p. Omicidio colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche. | 24 mesi |
Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro / Caporalato. | 24 mesi |
Art. 590, comma 3, c.p. Lesioni personali colpose gravi o gravissime legate alla violazione delle norme sulla salute e sicurezza. | 18 mesi |
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico Sicurezza) Violazione di disposizioni la cui sanzione è prevista dagli articoli 55 (commi 1, 2 e 5 lett. a, b, c, d); 68 (comma 1, lett. a, b); 87 (commi 1, 2 e 3); 159 (commi 1 e 2, lett. a, b); 165; 170; 178; 219; 262 (commi 1 e 2, lett. a, b); 282 (commi 1 e 2, lett. | 12 mesi |
D.P.R. n. 320/1956 Disposizioni indicate dall'art. 105, comma 1, lettere a) e b) (Sicurezza e igiene nei lavori sotterranei e gallerie). | 12 mesi |
Art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 Impiego di lavoratori stranieri con soggiorno irregolare. | 8 mesi |
Art. 3, commi da 3 a 5, D.L. 22 febbraio 2002, n. 12 (conv. L. 73/2002) Impiego di lavoratori irregolari / Maxisanzione per il lavoro nero. | 6 mesi |
Art. 27, comma 11, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Violazioni nei cantieri edili che comportano la decurtazione totale dei crediti o la sospensione della Patente a punti. | 6 mesi |
Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003 Violazione dei limiti di orario di lavoro e dei riposi giornalieri/settimanali, solo se inerente a un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata. | 3 mesi |
Clausola residuale Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale (comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) non espressamente mappata nelle fasce superiori. | 3 mesi |
Quando scatta il blocco? Il principio del provvedimento definitivo
La perdita dei benefici non è immediata al momento del controllo ispettivo.
Il decreto specifica che la causa ostativa si configura soltanto a seguito di un provvedimento definitivo: una sentenza penale di condanna passata in giudicato, un patteggiamento irrevocabile o, per gli illeciti amministrativi, un'ordinanza-ingiunzione non più impugnabile.
Le tutele per il ravvedimento operoso: le cause di esclusione
Il legislatore ha previsto una "via d'uscita" per salvaguardare la stabilità economica delle imprese che scelgono di regolarizzarsi subito.
Il diritto ai benefici normativi e contributivi resta infatti fatto salvo qualora l'illecito si estingua prima dell'adozione del provvedimento definitivo attraverso:
Prescrizione obbligatoria: ai sensi del D.Lgs. 758/1994 (per la sicurezza) o del D.Lgs. 124/2004 (per il lavoro), a condizione che l'azienda adempia totalmente alle prescrizioni degli ispettori (INL/ASL) e paghi la sanzione amministrativa ridotta.
Oblazione: ai sensi degli articoli 162 e 162-bis del codice penale, ovvero il pagamento volontario di una somma di denaro prima dell'apertura del dibattimento.
Implicazioni operative per le aziende
L'introduzione di questa casistica sposta la sicurezza sul lavoro e il contrasto al lavoro sommerso da obblighi puramente sanzionatori a veri e proprio requisiti di sostenibilità economica.
Un infortunio grave o una contestazione di lavoro nero non sanata tempestivamente possono compromettere i budget aziendali legati agli sgravi contributivi.
Diventa quindi prioritario per le imprese investire in sistemi di audit interni e modelli organizzativi (MOG 231) capaci di monitorare attivamente la compliance e attivare le procedure di sanatoria prima che l'illecito diventi definitivo.

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