Decreto Primo Maggio, lettera alle istituzioni - ValItalia PMI
Tutela della libertà sindacale, delle pari opportunità e declinazione della rappresentatività
Il presente contributo intende sottoporre alle Istituzioni una serie di
criticità sistemiche che, di fatto, rischiano di comprimere il dettato
dell’art. 39 Costituzione, il principio di libertà sindacale e quello delle
pari opportunità nell’accesso e nell’applicazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro (CCNL).
L’art. 39 della Costituzione sancisce la libertà di organizzazione
sindacale, collegandola a un ordinamento interno democratico e riconoscendo ai
sindacati la capacità di stipulare contratti collettivi con efficacia generale
rispetto alla categoria di riferimento. In un ordinamento così congegnato,
qualsiasi ostacolo, anche solo di natura tecnica o economica, che di fatto
privilegi alcuni CCNL rispetto ad altri, pone un profilo di incompatibilità con
i principi costituzionali richiamati.
Accesso ai CCNL nelle gestionali paghe e pari opportunità contrattuale
Nella prassi operativa, consolidata da decenni, i gestionali paghe
maggiormente diffusi presso gli studi di consulenza del lavoro e le imprese
rendono immediatamente disponibili soltanto un numero limitato di CCNL, in gran
parte riconducibili alle confederazioni sindacali storicamente maggioritarie.
Nel caso in cui un Consulente del lavoro intenda applicare un CCNL
sottoscritto, ad esempio, da organizzazioni come VALITALIA PMI, la mancata
presenza del contratto nel gestionale impone una richiesta di implementazione
alla software house, la quale spesso subordina l’inserimento al pagamento di
corrispettivi aggiuntivi economicamente non trascurabili. Questa dinamica
genera un ostacolo economico “a monte” che induce, nella realtà, a privilegiare
i CCNL già pre-caricati, creando una disparità di trattamento in assenza di
qualsiasi valutazione sulla qualità dei contenuti contrattuali.
Si determina ipso facto, una forma di discriminazione indiretta tra CCNL,
non fondata sui requisiti di legittimità o sulla rispondenza ai minimi
retributivi, bensì sull’accessibilità tecnologica e sui costi di
implementazione, in evidente contrasto con i principi di pari opportunità e con
la libertà di scelta contrattuale delle imprese e dei lavoratori.
CCNL “di qualità”, salario minimo e libertà di scelta sindacale
In un sistema coerente con l’Art. 39 della Costituzione, la “qualità” di un
CCNL non può essere fatta discendere dalla sola “rappresentatività” numerica
delle sigle firmatarie, né tantomeno dal numero di aziende che vi aderiscono,
ma deve essere valutata alla luce di elementi oggettivi: rispetto dei minimi
tabellari (o di un livello salariale almeno equivalente al c.d. salario
minimo), articolazione dei trattamenti economici e normativi, misure di tutela,
flessibilità organizzativa, coerenza con il settore produttivo.
Far discendere la validità o applicabilità privilegiata dei soli contratti
conclusi da soggetti “maggiormente rappresentativi”, senza un ancoraggio ai
contenuti quantitativo–qualitativi, conduce ad un modello di fatto
escludente: si comprime la libertà sindacale e si limita la facoltà
dell’impresa di aderire all’organizzazione e al CCNL ritenuti più rispondenti
alle proprie esigenze e a quelle dei lavoratori. L’adozione di criteri
puramente quantitativi finisce per funzionare come una barriera all’ingresso per
le sigle diverse dalle “storiche”, producendo una “selezione” dei contratti
collettivi basata su fattori esterni e non sulla sostanza delle tutele offerte.
In tale prospettiva, il parametro che il legislatore e le Istituzioni
possono legittimamente pretendere dalla contrattazione collettiva nazionale è
un limite minimo di retribuzione e di tutela – un “pavimento” inderogabile –
dal quale i vari CCNL possano poi differenziarsi in senso migliorativo, in un
sistema di concorrenza virtuosa fra modelli contrattuali, non certo di
appiattimento o di uniformazione forzata dei contenuti.
Rappresentatività sindacale come rapporto fiduciario individuale
Il concetto di rappresentatività sindacale non può ridursi a una mera somma
quantitativa di iscritti o di imprese aderenti, pena lo snaturamento della
libertà sindacale individuale.
La scelta di un lavoratore o di un datore di lavoro di aderire a una
specifica organizzazione sindacale o datoriale ha la natura di un vero e
proprio mandato fiduciario: quella sigla, anche se scelta da un solo aderente,
è pienamente rappresentativa di quel soggetto, ed è chiamata a tutelarne gli
interessi con pari dignità rispetto alle confederazioni definite
“comparativamente più rappresentative”. Definire “minoritarie” tali
organizzazioni in senso svalutativo, e limitarne l’agibilità contrattuale o
la visibilità nei sistemi gestionali, significa collocare il lavoratore o
l’impresa che le hanno scelte in una condizione di “serie B”, in contrasto con
il principio di uguaglianza e con la parità di accesso alla rappresentanza.
Nessuna “conta” obbligatoria ai fini dell’esistenza e della legittimazione
di un sindacato o di un’associazione datoriale può essere imposta in modo da
rendere ineffettiva la scelta del singolo; il dato numerico può svolgere, al
più, una funzione organizzativa o di regolazione di alcuni meccanismi (ad
esempio, la rappresentanza unitaria), ma non può negare o svuotare la
rappresentatività attribuita volontariamente dal singolo aderente alla propria
organizzazione.
Proposte: prevenire un “vulnus” a Costituzione, libertà sindacale e pari opportunità.
Per evitare che si instauri, anche solo di fatto, un
assetto che privilegi alcuni contratti e alcune sigle in violazione della
libertà sindacale e della parità di trattamento, VALITALIA PMI ritiene
necessario che le Istituzioni intervengano su almeno tre piani:
1.
Obblighi di
neutralità e apertura per le software house
o Prevedere che i fornitori di gestionali paghe operino secondo principi di
neutralità sindacale, assicurando la possibilità, per Consulenti e imprese, di
caricare qualsiasi CCNL legalmente sottoscritto, senza oneri aggiuntivi
discriminatori rispetto ai contratti già presenti.
o Introdurre, se del caso, obblighi minimi di interoperabilità o cataloghi
aperti dei CCNL, così da garantire pari opportunità di applicazione di tutti i
contratti collettivi.
2.
Definizione di
criteri oggettivi di “qualità” del CCNL
o Ancorare ogni eventuale valutazione pubblica sulla “adeguatezza” dei CCNL a
parametri oggettivi: rispetto dei minimi retributivi, adeguate tutele in
materia di pari opportunità, conciliazione vita-lavoro, sicurezza e salute e
coerenza con le specificità settoriali.
o Evitare che la sola rappresentatività numerica delle organizzazioni
firmatarie diventi il criterio di selezione dei contratti “meritevoli”, così da
non soffocare la fisiologica competizione tra modelli contrattuali
migliorativi.
3.
Tutela effettiva
della libertà di scelta e della pari opportunità
o Riconoscere in via formale e sostanziale che ogni impresa e ogni
lavoratore, optando per una certa sigla sindacale o datoriale, conferiscono a
quella organizzazione piena rappresentatività dei propri interessi, da
rispettare in ogni sede, anche tecnica e informatica.
o Assicurare che le politiche pubbliche in materia di parità di genere,
generazionale e di inclusione lavorativa – già oggi collegate a clausole
contrattuali e appalti pubblici – non si traducano in una selezione indiretta
dei soli CCNL riconducibili alle confederazioni maggioritarie, ma siano
perseguite attraverso requisiti sostanziali, apertamente raggiungibili da tutte
le sigle.
In definitiva, libertà sindacale, pari opportunità e
rappresentatività non sono concetti antagonisti, ma pilastri da armonizzare: un
sistema che garantisca accesso tecnico paritario a tutti i CCNL, che valuti i
contratti per i loro contenuti e che riconosca la pienezza della scelta
fiduciaria di ogni singolo aderente è l’unicum realmente conforme allo spirito
dell’art. 39 della Costituzione italiana e ai principi di uguaglianza e non
discriminazione.
VALITALIA PMI
Roberto Plini, Presidente Nazionale

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