Formazione sicurezza ai neoassunti: abolita definitivamente la “finestra” dei 60 giorni
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha eliminato la prassi dei 60 giorni e rafforzato l’allineamento all’Articolo 37 del D.Lgs. 81/2008
Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sono stati introdotti cambiamenti rilevanti nella disciplina della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che stanno incidendo, ed incideranno, in modo diretto sulle modalità organizzative delle imprese.
Una delle innovazioni, riguardante in particolare la gestione dei neoassunti, elimina definitivamente la possibilità – fino ad oggi prevista in via interpretativa – di completare la formazione entro 60 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro.
Superamento del “periodo di tolleranza”
Storicamente, l’Accordo Stato-Regioni del 2011 era stato diffusamente interpretato come una sorta di “finestra temporale” utile per regolarizzare la formazione dopo l’ingresso in azienda.
Tale lettura era già stata messa in discussione da numerosi orientamenti giurisprudenziali, che avevano chiarito come il termine dei 60 giorni riguardasse esclusivamente aspetti amministrativi e non autorizzasse in alcun modo l’esposizione del lavoratore a rischi senza adeguata formazione.
Il nuovo accordo interviene proprio su questo punto, eliminando ogni ambiguità interpretativa e allineando esplicitamente la disciplina all’Articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, che già prevedeva l’obbligo di formazione “sufficiente e adeguata” prima dell’adibizione alle mansioni.
Obbligo formativo preventivo
La novità centrale è l’introduzione di un principio chiaro: la formazione deve essere completata prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa. Questo implica che:
il lavoratore non può essere adibito a mansioni operative senza aver concluso il percorso formativo;
non è più consentito posticipare la formazione generale e specifica ai mesi successivi all’assunzione;
l’eventuale mancato adempimento costituisce una violazione immediata degli obblighi normativi.
Dal punto di vista tecnico-giuridico, si rafforza quindi il carattere preventivo della formazione, che viene definitivamente qualificata come misura primaria di tutela e non come adempimento sanabile ex post.
Impatti organizzativi per le imprese
L’eliminazione della deroga comporta un cambiamento significativo nei processi aziendali.
Le imprese sono chiamate a riorganizzare le proprie procedure di inserimento del personale secondo logiche più strutturate e tempestive:
Formazione pre-assuntiva o contestuale: i percorsi formativi devono essere programmati prima dell’ingresso o coincidere con la formalizzazione del rapporto di lavoro;
Integrazione con HR e onboarding: la sicurezza diventa parte integrante del processo di selezione e inserimento, non più una fase successiva;
Gestione dei tempi e delle risorse: sarà necessario prevedere calendari formativi più flessibili e immediatamente disponibili, anche tramite soluzioni digitali o e-learning (ove consentito).
Rafforzamento della tutela della salute
Dal punto di vista sistemico, la modifica si inserisce in una linea evolutiva che privilegia la “fornitura” di strumenti di conoscenza utili alla prevenzione effettiva rispetto alla regolarizzazione formale.
L’obiettivo è garantire che ogni lavoratore sia pienamente consapevole dei rischi specifici prima di esservi esposto, riducendo così la probabilità di infortuni e responsabilità per il datore di lavoro.
In questo senso, il nuovo accordo non introduce un principio nuovo, ma rende esplicito e cogente un orientamento già consolidato: la formazione non è un adempimento burocratico, bensì una condizione essenziale per la legittima esecuzione della prestazione lavorativa.
Considerazioni finali
L’ Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha segnato un passaggio importante verso una maggiore chiarezza normativa e una più rigorosa applicazione dei principi di prevenzione.
Per le aziende, ciò implica un adeguamento non solo formale, ma anche culturale e organizzativo: la sicurezza deve essere garantita fin dal primo giorno di lavoro, senza eccezioni né margini interpretativi.

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