Certificati medici senza visita: la Cassazione conferma il reato di falso in atto pubblico
Con la sentenza n. 3318/2026, la Suprema Corte ribadisce la natura di pubblico ufficiale del medico competente e la natura di atto pubblico del giudizio di idoneità
La sorveglianza sanitaria rappresenta un presidio di sicurezza che non ammette deroghe.
La Quinta Sezione Penale della Cassazione, con la sentenza n. 3318 del 27 gennaio 2026, ha tracciato un confine netto tra l'attività clinica e la responsabilità documentale del medico competente.
Il caso specifico riguardava la condotta di un sanitario che aveva emesso giudizi di idoneità basandosi esclusivamente su una raccolta anamnestica parziale, omettendo l'esame obiettivo ma dichiarandolo come eseguito nel verbale di visita.
La qualificazione giuridica del certificato di idoneità
Il punto focale della decisione risiede nella natura dell'atto.
La Suprema Corte ha respinto la tesi difensiva che configurava il certificato come "scrittura privata" o "certificato amministrativo attenuato". Al contrario, ha ribadito che il giudizio di idoneità alla mansione specifica è un atto pubblico autoritativo.
Il medico competente, infatti, concorre a formare la volontà della Pubblica Amministrazione in materia di tutela della salute pubblica.
Pertanto, la falsa attestazione circa l'avvenuta esecuzione della visita fisica integra il reato di falso ideologico in atto pubblico (Art. 479 c.p.), poiché viene meno la corrispondenza tra la realtà fenomenica (la visita mai avvenuta) e la realtà documentale (il certificato firmato).
Il principio di "indefettibilità della visita"
La sentenza 3318/2026 chiarisce un aspetto che la prassi spesso ignora: la sorveglianza sanitaria non è una consulenza, ma un accertamento d'ufficio.
L'insufficienza del metodo documentale: La Corte specifica che il medico non può abdicare al proprio ruolo critico delegando la valutazione ai documenti presentati dal lavoratore.
La fede pubblica: Il datore di lavoro e gli organi di vigilanza devono poter fare affidamento sulla veridicità di quanto dichiarato nel verbale. Se il medico scrive "visitato", la visita deve essere avvenuta nei modi e nei tempi clinici corretti.
Conseguenze per il sistema della prevenzione
L'impatto di questa pronuncia è consistente per l'intero comparto della medicina del lavoro:
Responsabilità del Medico: Il rischio non è più solo una sanzione ordinistica o amministrativa, ma una condanna penale con pene edittali che vanno da uno a sei anni di reclusione.
Nullità dei giudizi: Un giudizio di idoneità viziato da falso ideologico è giuridicamente inesistente. Questo espone l'azienda a contestazioni per omessa sorveglianza sanitaria (Art. 18 D.Lgs. 81/08), con pesanti ricadute in termini di responsabilità civile verso l'Inail e i lavoratori.
Inammissibilità delle deleghe: La sentenza conferma indirettamente che l'atto della visita è personale e non delegabile a figure infermieristiche o ausiliarie per quanto riguarda la sintesi finale del giudizio.
Conclusione
Con la sentenza n. 3318/2026, la Cassazione non si limita a censurare un comportamento eticamente scorretto, ma riafferma la centralità del medico competente come pubblico ufficiale garante della sicurezza.
Per i datori di lavoro, il messaggio è inequivocabile: la "semplificazione" delle visite mediche non è un'opzione gestionale, ma un pericoloso varco verso la responsabilità penale.

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