Sicurezza sul Lavoro nel contratto in somministrazione
Analisi della Sentenza Cass. n. 32659/2025 e dei criteri per una gestione corretta della sicurezza
Il contratto di somministrazione di lavoro rappresenta, per molte PMI, uno strumento di flessibilità indispensabile per far fronte a picchi produttivi o necessità temporanee di competenze specifiche.
Tuttavia, la natura "triangolare" di questo rapporto — che vede coinvolti l'Agenzia di Somministrazione (somministratore), l'azienda cliente (utilizzatore) e il lavoratore — genera spesso dubbi interpretativi quando si entra nel terreno scivoloso della gestione della salute e sicurezza.
La gestione dei lavoratori somministrati: un territorio complesso
Spesso, la prassi quotidiana porta a considerare il lavoratore somministrato come un soggetto "esterno" rispetto all'organizzazione aziendale.
Questa percezione rappresenta il primo errore.
Sebbene il contratto sia formalmente siglato con l'agenzia, una volta varcata la soglia della nostra azienda, il lavoratore entra a pieno titolo nel nostro perimetro di rischio.
La complessità nasce proprio qui: il datore di lavoro "formale" (l'Agenzia) e quello "sostanziale" (l'Utilizzatore) devono coordinarsi per evitare falle nella tutela.
Il nodo della formazione: una responsabilità condivisa
Sul fronte della formazione, il legislatore ha tracciato binari chiari.
Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2015 e del D.Lgs. 81/2008, l'obbligo formativo è un’operazione di concerto:
L’Agenzia (Somministratore): è tenuta a provvedere alla formazione base, in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi.
L’Utilizzatore (Azienda cliente): mantiene l'obbligo di fornire l'addestramento specifico, basato sulle peculiarità dell'ambiente di lavoro, delle attrezzature e dei rischi concreti a cui il lavoratore sarà esposto in quella specifica sede.
Non esiste, dunque, una delega totale: l'azienda cliente non può limitarsi ad "acquisire" il lavoratore confidando che l'agenzia abbia esaurito ogni dovere.
Il DVR e il "limite" della valutazione generica
Se sulla formazione il quadro è consolidato, resta un punto critico che la giurisprudenza ha recentemente riportato al centro del dibattito: la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Con la sentenza n. 32659 del 15 dicembre 2025, la Corte di Cassazione ha sciolto ogni riserva.
Il principio affermato è stringente: la valutazione dei rischi dell'utilizzatore non può considerarsi conforme alla legge se manca una specifica analisi orientata ai lavoratori somministrati.
La Corte evidenzia come il lavoratore somministrato introduca, in quanto tale, un "rischio aggiuntivo" intrinseco:
La minore familiarità con i processi e le dinamiche antinfortunistiche del sito produttivo.
La temporaneità, che può tradursi in una minore sensibilità rispetto alle procedure di emergenza o all'uso corretto di DPI specifici.
Le indicazioni per le nostre imprese
La sentenza chiarisce che il DVR deve diventare uno strumento dinamico.
Non è sufficiente una valutazione "standard" per mansione, occorre una declinazione che consideri i rischi legati all'inserimento di lavoratori che non possiedono una conoscenza consolidata dell'azienda.
In assenza di questo specifico focus nel DVR, il rischio non è solo sanzionatorio: la Cassazione apre infatti alla possibilità che la somministrazione venga dichiarata illegittima, con l'automatica imputazione del rapporto di lavoro subordinato in capo all'utilizzatore.
In definitiva, la sicurezza del lavoratore somministrato non è un’aggiunta burocratica, ma un requisito di legittimità della stessa flessibilità contrattuale che le nostre aziende scelgono di adottare.
Tre consigli di “buona prassi”
Non limitarsi alla teoria: Il DVR non deve essere un documento statico. Se si inserisce una nuova figura in somministrazione, va aggiunto un allegato al DVR che descriva come quella specifica risorsa viene integrata nel piano di sicurezza.
Il "Protocollo di Accoglienza": Affiancare al DVR un breve protocollo interno di accoglienza (o safety induction). Documentare che il lavoratore ha ricevuto istruzioni specifiche sull'uso dei macchinari e sui rischi del reparto..
Monitoraggio costante: La somministrazione è flessibile per definizione. Assicurarsi che il DVR venga aggiornato ogni volta che cambiano le mansioni o le attrezzature utilizzate dal personale somministrato, non solo una volta l'anno/periodicamente..

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