Dimissioni di fatto e ruolo del CCNL: i chiarimenti dalla sentenza del Tribunale di Milano n. 4953/2025
La sentenza n. 4953/2025 chiarisce il rapporto tra normativa nazionale e contrattazione collettiva nella risoluzione del rapporto per assenza ingiustificata
Introduzione
Con la sentenza n. 4953 del 29 ottobre 2025, il Tribunale di Milano ha chiarito un aspetto rilevante della disciplina delle cosiddette “dimissioni di fatto” – ovvero la cessazione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore desunta da fatti, piuttosto che da dichiarazione esplicita.
In particolare, il giudice si è pronunciato sul termine temporale di assenza ingiustificata previsto dall’art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. 151/2015 (introdotto dalla legge 203/2024) e sul rapporto tra tale termine e quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile.
La decisione costituisce dunque un punto di riferimento per il corretto inquadramento di questa figura giuslavoristica.
Le «dimissioni di fatto»
La fattispecie delle dimissioni di fatto (o “dimissioni per fatti concludenti”) si realizza quando il lavoratore, pur non rassegnando formalmente le dimissioni, attraverso comportamenti tali da manifestare inequivocabilmente la volontà di recedere dal rapporto di lavoro – come un’assenza ingiustificata prolungata – determina la risoluzione del rapporto come se avesse volontariamente rassegnato le dimissioni.
La norma introdotta con l’Art. 26, comma 7-bis del D.Lgs. 151/2015 stabilisce che, in caso di assenza ingiustificata prolungata oltre i termini fissati dal contratto collettivo nazionale o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre 15 giorni, il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore.
Tale disciplina ha la finalità di evitare che la condotta di assenza ingiustificata venga strumentalizzata per indurre un licenziamento disciplinare al fine di beneficiare di trattamenti riservati ai licenziati.
Va precisato che la norma contempla una tutela per il lavoratore che dimostri che l’assenza dipende da causa di forza maggiore o da fatto a lui non imputabile.
La sentenza n. 4953/2025 del Tribunale di Milano
Nel caso sottoposto al Tribunale di Milano, la lavoratrice, che era stata assunta a tempo indeterminato il 12 settembre 2022, si era assentata dal servizio a partire dal 7 gennaio 2025, ed aveva comunicato telefonicamente di non essere in condizione di riprendere l’attività.
Il 20 gennaio 2025 l’impresa le aveva consegnato una missiva tramite la quale – preso atto della sua assenza ingiustificata protrattasi per oltre tre giorni (termine previsto dal CCNL applicato) – le comunicava ufficialmente di considerarla dimissionaria per “dimissioni volontarie di fatto”.
Il Tribunale ha con la sua decisione legittimato questo provvedimento, sulla base dei seguenti punti chiave:
Il termine da considerare non è automaticamente quello «legale» di 15 giorni, bensì – in presenza di una previsione del contratto collettivo nazionale – il termine contrattuale fissato da quest’ultimo.
Poiché il CCNL applicato prevedeva il licenziamento disciplinare in caso di assenza ingiustificata protrattasi per tre giorni consecutivi, tale termine è risultato quello rilevante ai fini della nuova figura delle dimissioni di fatto.
La norma, secondo il giudice, non introduce una nuova causa di licenziamento, bensì trasforma la condotta di assenza prolungata in manifestazione della volontà del lavoratore di recedere dal rapporto, con conseguente risoluzione automatica per volontà del lavoratore.
Quanto all’efficacia temporale, sono rilevanti le assenze a partire dalla data di entrata in vigore della norma (ovvero dopo il 13 gennaio 2025) e non quelle anteriori, salvo che siano state già integrate le condizioni richieste.
Infine, l’argomento che l’impossibilità di ottenere un certificato medico fosse causa giustificativa dell’assenza è stato respinto, poiché tale situazione non è stata ritenuta valida come «causa di forza maggiore» o fatto non imputabile al lavoratore.
In ragione di ciò, il Tribunale ha rigettato il ricorso della lavoratrice, confermando la validità della comunicazione di risoluzione per dimissioni di fatto.
Osservazioni conclusive
La pronuncia del Tribunale di Milano rappresenta un chiarimento significativo nell’ambito delle dimissioni di fatto, segnalando che la contrattazione collettiva assume un ruolo centrale nella determinazione del termine di assenza rilevante.
In pratica, gli operatori del diritto del lavoro dovranno vigilare attentamente sulle clausole disciplinari e sulle previsioni contrattuali applicabili al rapporto per stabilire con certezza il termine di riferimento.
Si segnala inoltre che il legislatore ha inteso con la norma evitare che l’assenza ingiustificata possa essere trasformata – senza reale volontà del lavoratore di recedere – in occasione per ottenere prestazioni spettanti ai licenziati; la distinzione tra licenziamento e volontario recesso è quindi ribadita attraverso la figura della dimissione per fatti concludenti. I
In conclusione, la sentenza n. 4953/2025 offre un utile riferimento interpretativo per imprese, consulenti e giuristi in tema di risoluzioni indirette del rapporto di lavoro, richiamando alla prudenza su analisi contrattuali e temporali.
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