Cassazione n. 25114/2025: lavoro parasubordinato, onere di contestazione e confini della subordinazione
La Corte fa luce sugli effetti della mancata reale contestazione dei fatti e della mancata distinzione tra collaborazione e subordinazione in un contesto di organizzazione aziendale
La zona grigia tra autonomia e subordinazione
Nel mercato del lavoro ci sono forme contrattuali previste sì dalla normativa, ma che un pò più che raramente vengono utilizzate in modo alquanto arbitrario, e camminano pertanto sul filo del rasoio tra autonomia e subordinazione.
Tra queste le collaborazioni coordinate e continuative (Co.Co.Co.), partite IVA, e (per il passato) i contratti a progetto.
Si tratta di strumenti leciti e diffusi, nati per garantire la possibilità di fruire di flessibilità organizzativa.
Il punto critico emerge quando, nella concreta esecuzione del rapporto, l’autonomia dichiarata nel contratto non trova riscontro nei fatti.
Se il collaboratore svolge l’attività con orari predeterminati, sotto direttive continuative e inserito stabilmente nell’organizzazione aziendale, il rapporto può essere riqualificato come subordinato.
Le conseguenze di questa riqualificazione sono significative: differenze retributive, contributi previdenziali e trattamento di fine rapporto.
Il caso deciso dalla Cassazione
E’ in questo contesto che si inserisce una significativa sentenza di qualche mese fa (la n. 25114 del 12 settembre 2025 della Corte di Cassazione), che riguarda proprio un rapporto formalmente regolato da contratti a progetto.
(Doverosa precisazione: i contratti a progetto sono stati “dismessi” per gradi attraverso il Jobs Act a partire dal 25 giugno 2015. La sentenza si occupa di contratto a progetto in quanto, sebbene conclusasi nel 2025, la vicenda giudiziaria aveva avuto inizio nel 2013).
Il lavoratore aveva fatto ricorso in giudizio, contestando la natura autonoma del rapporto, e sostenendo che le modalità concrete di svolgimento dell’attività fossero quelle tipiche del lavoro subordinato.
In particolare, aveva evidenziato che le mansioni svolte coincidevano con l’attività ordinaria dell’impresa e che mancava una reale autonomia organizzativa.
Sulla base di questi elementi aveva chiesto la riqualificazione del rapporto e il riconoscimento delle conseguenze economiche connesse.
La riqualificazione del rapporto
La Corte ha nell’occasione confermato la natura subordinata del rapporto.
Secondo i giudici, i contratti a progetto erano privi di un contenuto specifico, poiché il “progetto” indicato risultava generico e sovrapponibile all’attività ordinaria dell’impresa.
In assenza di un reale elemento di autonomia, viene meno la causa stessa del contratto.
Accertata la subordinazione, la Cassazione ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive secondo il contratto collettivo applicabile e al TFR, precisando tuttavia che tali importi devono essere parametrati all’effettivo svolgimento della prestazione.
L’onere di contestazione nel processo del lavoro
Un secondo profilo centrale riguarda il processo.
La Cassazione ha ribadito che, nel rito del lavoro, i fatti allegati da una parte devono essere contestati in modo specifico dall’altra parte.
Quando il lavoratore descrive puntualmente circostanze come orari, mansioni e modalità operative, il datore di lavoro non può limitarsi a una negazione generica.
In assenza di contestazione specifica, i fatti si considerano non controversi e vengono acquisiti al processo senza necessità di prova.
Si applica così il principio della relevatio ab onere probandi, con effetti diretti sulla distribuzione dell’onere della prova.
Il ruolo del giudice di merito
La sentenza chiarisce anche che la valutazione sulla sussistenza di una contestazione specifica è rimessa al giudice di merito.
La Cassazione non poteva rivalutare nel merito tale apprezzamento, salvo il caso di errori giuridici evidenti o motivazioni illogiche.
Ne deriva che la gestione del processo nei primi gradi di giudizio assume un ruolo decisivo nell’esito della controversia.
Considerazioni finali
La sentenza n. 25114/2025 si colloca su due piani distinti ma strettamente collegati.
Da un lato, conferma che la qualificazione del rapporto di lavoro dipende dalla realtà concreta della prestazione e non dalla forma contrattuale adottata.
Dall’altro, ribadisce che la dinamica processuale, in particolare la contestazione dei fatti, può incidere in modo determinante sulla decisione finale.
Il dato di fondo è unitario: nel diritto del lavoro la sostanza prevale sempre sulla forma, sia nella gestione del rapporto sia nella gestione del contenzioso.

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