Smart Working negato al lavoratore fragile: il Tribunale riconosce la discriminazione e condanna al risarcimento

La recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (n. 2/2024 R.G.L. del 7 gennaio 2026) chiarisce che il rifiuto ingiustificato del lavoro agile, in presenza di comprovate condizioni di salute, viola i principi di tutela della persona e può comportare responsabilità economica per il datore di lavoro


Una recente sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (n. 2/2024 R.G.L. del 7 gennaio 2026) ha segnato un importante precedente giurisprudenziale in materia di lavoro agile e diritti dei lavoratori fragili

Secondo il tribunale, il diniego ingiustificato alla richiesta di smart working presentata da un lavoratore affetto da gravi patologie costituisce discriminazione, con conseguente responsabilità per il datore di lavoro.


Il caso in sintesi 

La vicenda vede protagonista una lavoratrice di lungo corso in un’azienda privata, che, dopo aver ricevuto diagnosi di grave patologia oncologica e aver prodotto certificazioni mediche idonee, aveva richiesto di svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile per tutelare la propria salute.

Nonostante la documentazione sanitaria e il riconoscimento dello status di lavoratrice “fragile”, l’azienda aveva però:

  • confermato la prestazione in presenza anche per i corsi di formazione;

  • imposto l’uso delle ferie per periodi di cure e terapie;

  • computato erroneamente tali periodi nel comporto contributivo;

  • operato riduzioni stipendiali.

Nonostante la manifesta condizione di salute fosse stata certificata tempestivamente, l’assegnazione allo smart working è avvenuta solo dopo oltre due anni, a seguito di successivi accertamenti medici di idoneità.


La decisione del tribunale

Discriminazione per negato smart working

Il Tribunale di Busto Arsizio ha affermato che il diniego di lavoro agile, in presenza di fragilità sanitaria adeguatamente certificata, integra una fattispecie di discriminazione sul lavoro.

La sentenza ha posto al centro il principio secondo cui lo smart working per lavoratori fragili non è una mera opzione concessa discrezionalmente dal datore di lavoro, ma una misura di tutela della salute e di prevenzione della discriminazione

Questo è coerente con i principi costituzionali e con la normativa antidiscriminatoria, che tutela la dignità e l’uguaglianza sostanziale del lavoratore.


Interesse ad agire e risarcimento del danno

Il tribunale ha rigettato l’eccezione difensiva dell’azienda, secondo cui – essendo stato successivamente concesso lo smart working – non esisterebbe più interesse ad agire. 

Il giudice ha invece chiarito che la richiesta non si limitava a ottenere il ritorno alla modalità di lavoro agile, ma mirava anche ad accertare la discriminazione subita nel periodo pregresso e ottenere il risarcimento del danno.

Il risarcimento comprende, infatti:

  • il compenso per il danno non patrimoniale subito in ragione della discriminazione subita;

  • l’adeguamento delle retribuzioni e dei contributi per i periodi non correttamente gestiti;

  • gli oneri economici collegati alla mancata fruizione dello smart working nei tempi opportuni.


Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento

Chi è il lavoratore “fragile”?

Secondo la normativa italiana (ad esempio il Decreto Legislativo n. 221/2021 e successive interpretazioni), il lavoratore fragile è colui che presenta condizioni di salute tali da comportare una maggiore vulnerabilità rispetto ai rischi connessi all’attività lavorativa, come nel caso di immunodepressione o patologie oncologiche.

Misure di tutela e smart working

Lo smart working, specie in presenza di fragilità sanitaria, può configurarsi come accomodamento ragionevole volto a garantire non solo la continuità lavorativa ma anche il rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione

Questo è coerente con l’orientamento giurisprudenziale consolidato che interpreta il lavoro agile come strumento di tutela e adattamento delle condizioni lavorative in favore dei soggetti vulnerabili.


Implicazioni pratiche per imprese e lavoratori

Per i lavoratori

La sentenza rafforza la possibilità per chi è riconosciuto come lavoratore fragile di ottenere almeno:

  • la tempestiva assegnazione al lavoro agile compatibilmente con le mansioni;

  • la tutela contro discriminazioni con conseguente risarcimento;

  • l’adeguamento contributivo e retributivo corretto.

Per i datori di lavoro

La decisione del tribunale rappresenta un monito giuridico significativo: le richieste di smart working motivate da fragilità sanitaria non devono essere rigettate, non senza giustificazioni oggettive derivanti da adeguata valutazione.

L’azienda è tenuta ad adeguare l’organizzazione e il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per includere le misure di tutela personalizzate: l’omissione può comportare responsabilità risarcitoria e obblighi di adeguamento retroattivi.

Conclusione

La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 7 gennaio 2026 pone un solido precedente nella tutela giuridica dei lavoratori fragili, confermando che il rifiuto ingiustificato di smart working può configurare discriminazione con obbligo di risarcire il danno.

Questa pronuncia evidenzia come lo smart working, pur non essendo un diritto assoluto generalizzato, assuma una funzione di tutela della salute e di inclusione lavorativa nei casi di fragilità medica certificata, rafforzando il ruolo della giurisprudenza nell’equilibrare esigenze organizzative aziendali e diritti fondamentali dei lavoratori. 


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