Protezioni solo apparenti dei macchinari e infortuni sul lavoro: la Cassazione ribadisce la responsabilità del datore
Con la sentenza n. 39821/2025 la Suprema Corte chiarisce che la sicurezza non può affidarsi alla prudenza del lavoratore quando le misure tecniche sono facilmente aggirabili
La tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro continua a rappresentare uno dei cardini dell’ordinamento giuslavoristico e penalistico italiano.
Il sistema prevenzionistico delineato dal D.Lgs. n. 81/2008 attribuisce al datore di lavoro un ruolo centrale e non delegabile nella valutazione dei rischi e nell’adozione di misure tecniche e organizzative idonee a prevenirli.
In questo contesto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione è da anni impegnata a chiarire i confini della responsabilità datoriale, soprattutto nei casi in cui l’infortunio derivi anche da un comportamento imprudente del lavoratore.
La sentenza della Cassazione penale, Sezione IV, n. 39821 del 2025 si inserisce pienamente in questo solco interpretativo, affrontando il tema delle protezioni delle macchine di lavoro facilmente aggirabili e del loro impatto sul giudizio di responsabilità penale del datore di lavoro.
La vicenda oggetto del giudizio
Il caso trae origine da un grave infortunio occorso a un lavoratore impegnato nell’utilizzo di un macchinario industriale (un trapano a colonna).
Durante l’attività lavorativa, l’operatore, nel tentativo di rimuovere un pezzo incastrato, entrava in contatto con gli organi in movimento della macchina, riportando lesioni significative.
Dalle risultanze processuali era emerso che il macchinario era dotato di una protezione, ma questa risultava inadeguata e facilmente eludibile: l’accesso alle parti pericolose non era efficacemente impedito e mancava un sistema di interblocco in grado di arrestare automaticamente il funzionamento della macchina in caso di apertura o rimozione della protezione stessa.
Nei giudizi di merito, il datore di lavoro era stato ritenuto responsabile per lesioni colpose, in quanto non aveva messo a disposizione dei lavoratori un’attrezzatura conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa.
La difesa aveva invece sostenuto che l’evento fosse riconducibile esclusivamente alla condotta imprudente del lavoratore, che aveva operato senza arrestare la macchina e in violazione delle procedure di sicurezza.
La questione giungeva così all’esame della Corte di Cassazione.
La decisione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando la responsabilità penale del datore di lavoro.
Nel motivare la decisione, i giudici hanno ribadito un principio ormai consolidato, ma di particolare rilievo applicativo: la presenza di una protezione solo apparente o facilmente aggirabile non è sufficiente ad assolvere gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro.
Secondo la Cassazione, il rischio che un lavoratore possa eludere una protezione inefficace rientra pienamente nell’area di rischio che il datore di lavoro è chiamato a governare.
In altri termini, non può ritenersi imprevedibile o eccezionale la condotta di chi, nello svolgimento delle proprie mansioni, cerchi di intervenire su un macchinario se le misure di sicurezza non sono progettate per impedire concretamente l’accesso alle parti pericolose.
La Corte ha inoltre escluso che il comportamento del lavoratore potesse qualificarsi come abnorme, tale da interrompere il nesso causale.
L’azione compiuta, pur imprudente, si collocava infatti nell’ambito delle attività lavorative affidategli e costituiva una modalità di intervento che il sistema di prevenzione avrebbe dovuto neutralizzare attraverso adeguate soluzioni tecniche.
Osservazioni di carattere generale
La sentenza n. 39821/2025 offre spunti di riflessione di grande rilevanza pratica.
Essa conferma che la sicurezza sul lavoro non può essere affidata alla sola diligenza del lavoratore né alla mera presenza formale di dispositivi di protezione. Ciò che rileva, sul piano giuridico, è l’effettiva capacità delle misure adottate di prevenire il rischio, anche tenendo conto dei comportamenti prevedibili degli operatori.
In questa prospettiva, il datore di lavoro è chiamato a un approccio sostanziale e non meramente burocratico alla prevenzione: le macchine devono essere non solo conformi alle norme, ma anche progettate e mantenute in modo tale da rendere difficoltosa, se non impossibile, l’elusione delle protezioni.
L’analisi dei rischi deve includere anche l’eventualità di errori operativi, prassi scorrette o interventi istintivi del lavoratore, soprattutto in situazioni di urgenza o anomalia del ciclo produttivo.
Considerazioni finali
La pronuncia della Cassazione penale n. 39821/2025 si pone come un chiaro richiamo alla centralità della prevenzione tecnica nella gestione della sicurezza aziendale.
Essa riafferma che la responsabilità datoriale permane ogniqualvolta l’evento lesivo rappresenti la concretizzazione di un rischio non adeguatamente governato, anche se aggravato da una condotta imprudente del lavoratore.
Il messaggio che emerge con chiarezza è che la sicurezza non può essere demandata alle regole scritte o alla formazione, se non è accompagnata da soluzioni tecniche efficaci e da una reale eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte.
In assenza di tali presupposti, l’infortunio non appare come un fatto imprevedibile, ma come l’esito di una protezione insufficiente, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano della responsabilità penale.

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