Mansioni superiori e sostituzioni prolungate: la Cassazione fa chiarezza

La sentenza n. 31120/2025 chiarisce quando l’eccezione alla stabilizzazione dell’inquadramento può davvero operare


Nel panorama del diritto del lavoro, il tema dell’assegnazione di mansioni superiori continua a rappresentare un punto decisivo nella tutela della professionalità del lavoratore

In particolare, la sostituzione di un collega assente con diritto alla conservazione del posto costituisce da sempre un territorio interpretativo delicato: da un lato l’esigenza dell’impresa di garantire continuità organizzativa, dall’altro il diritto del lavoratore sostituto a un riconoscimento pieno della professionalità esercitata. 

La sentenza n. 31120/2025 della Corte di Cassazione interviene su questo delicato equilibrio, precisandone confini e condizioni con un ragionamento che merita molta attenzione.



Il caso affrontato

La vicenda nasce dall’esperienza di una lavoratrice che, per un periodo di circa quattro anni, ha ricoperto funzioni di capo ufficio in luogo di un collega assente, beneficiario del diritto alla conservazione del posto. 

Le mansioni svolte erano inequivocabilmente superiori rispetto all’inquadramento formale attribuito alla dipendente, e si erano protratte senza soluzione di continuità. 

Nonostante ciò, la lavoratrice non aveva ottenuto né l’inquadramento corrispondente né il riconoscimento definitivo del livello superiore.

La Corte d’Appello, chiamata a valutare la questione, aveva ritenuto che la sostituzione di un assente costituisse un’eccezione idonea a impedire la stabilizzazione dell’inquadramento maturato di fatto, anche quando l’esercizio delle mansioni superiori si fosse protratto per un periodo particolarmente lungo

Una lettura, questa, che la Cassazione ha ritenuto eccessivamente semplificatrice.


La decisione della Cassazione

Con la sentenza 31120/2025, la Corte Suprema ha infatti cassato la decisione d’appello, richiamando un principio che, pur non nuovo, viene qui ribadito e messo a fuoco con particolare rigore: la sostituzione di un lavoratore assente può sì costituire un’eccezione alla regola generale secondo cui, dopo un determinato periodo, l’inquadramento superiore si consolida; ma l’eccezione non opera automaticamente.

È necessario verificare l’esistenza reale e concreta di un rapporto temporaneo di sostituzione, la sua effettiva connessione con un’assenza che presenti caratteri di temporaneità e — soprattutto — la coerenza della durata della sostituzione con tale carattere. 

Una sostituzione che si prolunga per anni, come nel caso di specie, non può essere considerata automaticamente pienamente compatibile con una funzione meramente sostitutiva.

La Corte, pertanto, non si accontenta della classificazione formale dell’assenza del titolare: impone al giudice di merito una valutazione sostanziale dell’organizzazione aziendale e delle circostanze in cui le mansioni superiori sono state attribuite. 

Da qui la decisione di rinviare nuovamente la causa alla Corte d’Appello, affinché accerti — questa volta in modo approfondito — se la durata quadriennale della sostituzione possa davvero essere considerata temporanea.


Osservazioni

Il contributo principale della sentenza sta nel richiamo alla necessità di un accertamento concreto, che impedisca al datore di lavoro di utilizzare la categoria della “sostituzione dell’assente” come uno schermo idoneo a negare il riconoscimento del lavoro realmente svolto

Quando una sostituzione assume caratteri di stabilità, la logica del diritto — prima ancora che quella organizzativa — impone che al lavoratore sia riconosciuto il livello corrispondente alla professionalità esercitata.

La decisione appare particolarmente rilevante in un periodo in cui, nelle organizzazioni complesse, le assenze prolungate o reiterate si intrecciano con esigenze di continuità operativa che possono indurre l’azienda a mantenere soluzioni “temporanee” per periodi non più giustificabili. 

La Cassazione ricorda che il limite tra temporaneità e stabilità non è solo un fatto di durata, ma di ragionevolezza, coerenza e trasparenza organizzativa. 

E che, a prescindere dal titolo formale dell’assenza, non può esistere una sostituzione di anni che resti immune da valutazioni di sostanza.


Conclusione

La sentenza 31120/2025 conferma che la tutela della professionalità del lavoratore non può essere sacrificata sull’altare della mera organizzazione aziendale. 

Nel richiedere un controllo concreto e rigoroso sulla natura della sostituzione, la Corte rafforza un principio essenziale: le mansioni realmente svolte, se protratte e di natura non meramente transitoria, devono trovare un riconoscimento adeguato, anche quando nascono dall’esigenza di sostituire un collega assente.

È un richiamo all’attenzione per i giudici, ma anche un messaggio chiaro ai datori di lavoro: la continuità nell’esercizio di mansioni superiori non deve trasformarsi in un silenzioso sacrificio della propria qualifica da parte dei lavoratori.

Quando espressa in modo stabile, la professionalità esige — e merita — il suo adeguato riconoscimento.


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