Il Vincolo Fiduciario e la sua importanza in un rapporto di lavoro

Il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore: un fondamento potente, capace di far prosperare o minare irreversibilmente il rapporto di lavoro


Il rapporto di lavoro subordinato in Italia si basa su una complessa interazione di obblighi contrattuali, ma è sorretto da un elemento non scritto, eppure cruciale: il vincolo fiduciario

Questo presupposto, di natura prevalentemente psicologica e morale, permea l'intera dinamica lavorativa, trasformando quello che molto prosaicamente può essere considerato come uno scambio “prestazione lavorativa - prestazione economica” in una relazione di affidamento reciproco. 


La sua integrità è la vera condizione di continuità e funzionalità del rapporto.

Allo stesso modo, la sua crisi, ove giudicata irrimediabile, diventa la chiave per legittimare la cessazione del contratto, anche per fatti estranei alla prestazione lavorativa in senso stretto.




Definizione e riferimenti normativi

Il vincolo fiduciario, pur non essendo definito in modo esplicito e unitario dal Codice Civile, è il sotteso di principi fondamentali. 

Si può definire come l'affidamento riposto dal datore di lavoro nelle qualità professionali e morali del dipendente, nella sua lealtà, correttezza e nel suo impegno a non danneggiare gli interessi aziendali.

I suoi riferimenti normativi più diretti e immediati si rinvengono nell'Articolo 2105 c.c., che impone al prestatore di lavoro il dovere di fedeltà (non concorrenza e riservatezza), e negli Articoli 1175 e 1375 c.c., che sanciscono gli obblighi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. 

La giurisprudenza ha elevato il venir meno di tale vincolo a elemento costitutivo della giusta causa di licenziamento (Art. 2119 c.c.), ossia la reazione datoriale a un inadempimento così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto.


L'importanza per l'impresa e la crisi del rapporto

L'importanza del requisito fiduciario per l'impresa è massima. 

Esso garantisce che il dipendente, anche al di fuori della diretta sorveglianza e nell'ambito di mansioni che richiedono autonomia o accesso a informazioni riservate, agisca sempre in modo da tutelare l'interesse aziendale.


Legittimazione del venir meno della fiducia da parte del Datore di Lavoro

Il venir meno di questo requisito può legittimare il licenziamento per giusta causa

Esempi di condotte che la giurisprudenza riconosce come idonee a minare irrimediabilmente la fiducia includono:

  • Violazione del dovere di fedeltà: Svolgimento di attività in concorrenza con l'azienda, anche al di fuori dell'orario di lavoro, o divulgazione di notizie riservate (segreti commerciali, know-how).

  • Condotte extra-lavorative rilevanti: Comportamenti privati che, sebbene non connessi alla prestazione diretta, sono oggettivamente idonei a danneggiare l'immagine, la reputazione o il prestigio dell'azienda (il cosiddetto "danno da discredito"), specialmente per figure con funzioni direttive o di contatto con il pubblico. Vi rientrano anche condotte che palesano una scarsa correttezza morale o capacità di adempiere ai doveri, come la falsa attestazione di malattia per svolgere un altro lavoro.

  • Insufficienza o falsità dichiarata: Menzogne o omissioni gravi nelle dichiarazioni pre-assuntive o durante il rapporto, specialmente se relative a qualifiche o a condizioni patologiche che incidono sulla futura idoneità alla mansione.

  • Gravi insubordinazioni o comportamenti violenti: Atti che manifestano una totale inaffidabilità o una irrispettosa messa in discussione del potere direttivo.

L'elemento chiave è la valutazione in concreto della gravità della condotta e della sua potenziale idoneità a pregiudicare la futura esecuzione del contratto, tenendo conto della specifica mansione e del contesto aziendale.


La crisi del vincolo fiduciario da parte del Lavoratore

Il vincolo fiduciario è, per sua natura, reciproco

Anche il datore di lavoro è tenuto a rispettare gli obblighi di correttezza e buona fede che rappresentano il fondamento della fiducia del dipendente. 

L'inadempimento grave e colpevole da parte dell'impresa può minare irrimediabilmente l'affidamento del lavoratore, configurando la cosiddetta giusta causa di dimissioni.


Opzioni del Dipendente e ripercussioni giudiziarie

In presenza di un grave inadempimento datoriale (come il mancato pagamento della retribuzione, la non adeguatamente giustificata dequalificazione professionale o il demansionamento, le molestie, o la violazione delle norme di sicurezza), il dipendente ha due principali opzioni, entrambe con ripercussioni giudiziarie:


  1. Dimissioni per Giusta Causa: Il lavoratore può recedere immediatamente dal contratto, senza l'obbligo di fornire il preavviso. In tal caso, avrà diritto a ricevere l'indennità sostitutiva del preavviso, oltre al TFR e alle spettanze maturate. Le dimissioni per giusta causa danno inoltre diritto all'accesso all'indennità di disoccupazione (NASpI), in quanto la cessazione del rapporto è considerata involontaria.

  2. Risoluzione Giudiziale del Contratto (Ex Art. 1453 c.c.): Il dipendente può agire in giudizio per chiedere al Tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento del datore di lavoro. In questo caso, il rapporto si estingue con la sentenza, e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno, che può includere la retribuzione fino alla data della risoluzione effettiva, oltre all'indennità di preavviso e al TFR.


L'elemento scatenante è la valutazione della gravità dell'inadempimento datoriale, tale da compromettere la fiducia necessaria per la prosecuzione del rapporto. 

Sebbene in questi casi non si parli di "lesione del vincolo fiduciario" in senso stretto come presupposto del recesso, la sostanza è la medesima: la condotta dell'altra parte ha reso insostenibile la prosecuzione del contratto.


Considerazioni Finali

Il vincolo fiduciario si conferma come la struttura portante del contratto di lavoro, un elemento elastico ma fondamentale che permette all'ordinamento di valutare l'idoneità delle parti a onorare il rapporto. 

La sua compromissione, sia essa causata dal dipendente o dal datore di lavoro, innesca meccanismi di recesso immediato, a riprova di come, anche in un rapporto regolato da rigide norme, la dimensione dell'affidamento personale e della correttezza morale resti un presupposto di legittimità non derogabile.


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