Sicurezza sul lavoro: la Cassazione ribadisce gli obblighi del datore di lavoro

Sicurezza sul lavoro: le responsabilità del datore di lavoro, anche in caso di delega alla redazione del DVR


La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 23318 del 23 giugno 2025, si è pronunciata su un tema di fondamentale importanza per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La decisione, emessa dalla Sezione 4, rafforza in modo significativo la responsabilità del datore di lavoro, stabilendo principi chiari e inequivocabili in materia di prevenzione degli infortuni.


Il caso e la sentenza

La pronuncia fa riferimento a un grave infortunio subito da un lavoratore, causato dall'utilizzo di un macchinario privo delle necessarie protezioni di sicurezza, in questo caso un carter di protezione assente.

La Corte ha confermato la condanna del datore di lavoro, evidenziando una serie di inadempienze che hanno reso l'incidente inevitabile.

Il fulcro della decisione risiede nella constatazione che l'infortunio non è stato il risultato di una negligenza del lavoratore, ma delle mancate precauzioni adottate dall'azienda.


Le motivazioni della condanna

La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su tre principali carenze da parte del datore di lavoro:

1.     Mancanza di protezione del macchinario: Il macchinario non era stato adeguatamente messo in sicurezza con i dispositivi di protezione previsti dalla normativa vigente. La violazione di questo obbligo primario è stata considerata la causa diretta dell'infortunio.

2.     Omessa formazione e informazione: Il datore di lavoro non aveva fornito al dipendente la formazione necessaria per un utilizzo corretto e sicuro del macchinario.

3.     Mancata consegna del manuale d'uso: Il lavoratore non aveva a disposizione il manuale d'uso e manutenzione del macchinario, uno strumento essenziale per operare in sicurezza.




I principi affermati

La sentenza n. 23318 introduce e consolida due principi cruciali per il diritto del lavoro e la sicurezza aziendale:
  • La condotta del lavoratore non è considerata "abnorme": La Corte ha precisato che la responsabilità del datore di lavoro non viene meno anche nel caso in cui il dipendente, infortunandosi, abbia compiuto un'azione apparentemente "anomala".
  • La delega non esonera dalla responsabilità: È stato ribadito che la delega per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) non solleva il datore di lavoro dalla sua responsabilità ultima. L'imprenditore ha il dovere di vigilare e accertarsi che il DVR sia efficace e che le misure di sicurezza ivi previste siano state effettivamente implementate.
Tale condotta, infatti, non è considerata una causa esclusiva dell'evento se l'incidente si è verificato su un macchinario privo delle protezioni obbligatorie. In altre parole, l'obbligo di sicurezza del datore di lavoro prevale sulla singola condotta del lavoratore.

 
Un monito per la sicurezza sul lavoro

La sentenza ribadisce con forza che la sicurezza sul lavoro non è un optional.
La responsabilità del datore di lavoro è un dovere non negoziabile, che include l'obbligo di fornire macchinari sicuri, adeguata formazione e informazione ai dipendenti.
La pronuncia della Cassazione rappresenta un monito per tutte le imprese, invitandole a una rigorosa applicazione delle normative per la prevenzione degli infortuni e la tutela dei lavoratori.
 

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