Licenziamento per Giusta Causa: quando l'attività extralavorativa viola il vincolo fiduciario

Cassazione n.28367/2025: il lavoratore idoneo con limitazioni che svolge attività sportiva incompatibile fuori dall'orario di servizio viola gli obblighi di fedeltà e correttezza, compromettendo irrimediabilmente la fiducia del datore di lavoro


La Sentenza n. 28367, depositata dalla Corte di Cassazione (Sezione Lavoro) in data 27 ottobre 2025, si pone come un rilevante pronunciamento in materia di licenziamento per giusta causa e di doveri di condotta del lavoratore al di fuori dell'orario di servizio. 

La pronuncia chiarisce i limiti entro cui l'attività extralavorativa di un dipendente, specie se affetto da limitazioni fisiche certificate, può integrare una violazione degli obblighi contrattuali così grave da legittimare la massima sanzione disciplinare.



I fatti processuali

Il contenzioso origina dal licenziamento intimato da un datore di lavoro a un proprio dipendente per giusta causa (Art. 2119 c.c.).

Il lavoratore, riconosciuto idoneo alla mansione con specifiche limitazioni mediche (ad esempio, divieto di sollevare carichi pesanti o di compiere sforzi eccessivi), aveva contestato il licenziamento. 

Il provvedimento era stato motivato dalla circostanza che il dipendente era stato sorpreso, a seguito di indagini investigative private, a svolgere attività sportiva o ricreativa, in particolare allenamento con i pesi in palestra, palesemente incompatibile con le prescrizioni mediche e il quadro patologico dichiarato.

I Giudici di merito avevano precedentemente confermato la legittimità del recesso, ritenendo tale condotta in contrasto con i doveri contrattuali.


La decisione

La Suprema Corte ha respinto il ricorso del lavoratore, confermando la legittimità del licenziamento per giusta causa.


Le motivazioni: violazione dei doveri di correttezza e buona fede

La Cassazione ha fondato la propria decisione sulla violazione, da parte del lavoratore, dei principi generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), nonché dell'obbligo di fedeltà (art. 2105 c.c.).

Nello specifico, la condotta del dipendente è stata ritenuta:

  1. Gravemente lesiva degli obblighi di diligenza e fedeltà: L'esercizio di un'attività fisica strenuous, incompatibile con le limitazioni mediche ufficialmente invocate per la prestazione lavorativa, è stata considerata una condotta che potenzialmente aggrava lo stato di salute e ne prolunga le conseguenze invalidanti.

  2. Idonea a compromettere il vincolo fiduciario: Il comportamento del lavoratore ha manifestato una slealtà non solo nei confronti del datore di lavoro (che si aspetta una condotta coerente con lo stato di salute dichiarato), ma anche verso l'istituto previdenziale e l'intera organizzazione aziendale. L'utilizzo delle limitazioni mediche come scusa per rifiutare specifiche mansioni in azienda, mentre si compiono sforzi analoghi o superiori nella vita privata, costituisce un abuso che mina la fiducia.


La Corte ha ribadito che il giudizio sulla giusta causa non deve limitarsi al profilo dell'inadempimento in senso stretto, ma deve valutare la sussistenza di una condotta oggettivamente e soggettivamente grave, tale da rendere insostenibile la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.


Considerazioni finali

La Sentenza n. 28367/2025 rafforza un orientamento giurisprudenziale consolidato, ma lo cala con fermezza nel contesto delle moderne dinamiche del rapporto di lavoro.

Il principio cardine è che il dovere di correttezza del lavoratore non si esaurisce con l'osservanza delle mansioni durante l'orario di lavoro, ma si estende a tutti quei comportamenti extralavorativi che possono incidere negativamente sull'idoneità professionale e sulla fiducia riposta dal datore di lavoro.

Questo pronunciamento serve da monito: il lavoratore con limitazioni di salute non è chiamato solo a tutelare la propria integrità fisica, ma anche a mantenere una condotta coerente con le certificazioni mediche prodotte. 

La dimostrazione di una falsità oggettiva tra le limitazioni dichiarate in azienda e la capacità di sforzo dimostrata nella vita privata legittima il datore di lavoro a ritenere irrimediabilmente infranto il patto fiduciario, permettendo così il ricorso all'estremo rimedio del licenziamento per giusta causa.


Al vincolo fiduciario dedicheremo a breve un approfondimento.


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