Sicurezza sul Lavoro: Il Preposto ha l'obbligo di interrompere o segnalare la "prassi contra legem"
Preposto: la tolleranza di prassi aziendali pericolose configura una responsabilità di tipo penale
La Corte di
Cassazione Penale, Sezione IV, con la sentenza n. 28427 del 4 agosto 2025,
ha emesso una pronuncia di fondamentale importanza, che segna un punto fermo
sulla responsabilità penale del preposto in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
La decisione
ha confermato la condanna per omicidio colposo a carico di due preposti,
evidenziando come la tolleranza di prassi aziendali pericolose, anche se
non deliberate, sia sufficiente a integrare la colpa.
Il Caso: Uso Improprio del Carrello Elevatore e Prassi "Fai da Te"
Il contenzioso
traeva origine da un tragico infortunio mortale avvenuto in un'officina per la
riparazione di autobus, causato dall'uso improprio di un carrello elevatore
per attività di traino, prassi espressamente vietata dalle procedure di
sicurezza aziendali e dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
I giudici di
merito e la Suprema Corte hanno accertato che, nonostante il divieto formale,
l'uso del carrello in modalità difforme fosse una "prassi
consolidata", nota e tollerata dai preposti.
Questa tolleranza ha costituito il nesso
causale tra la condotta omissiva dei preposti e l'evento lesivo.
Il Dovere di Vigilanza Attiva del Preposto
La Cassazione
ha ribadito che il ruolo del preposto (definito dall'art. 2, comma 1, lett.
e-bis) del D. Lgs. 81/2008) non si esaurisce nella mera presenza sul luogo di
lavoro o nell'osservanza delle disposizioni scritte.
Al contrario,
richiede una vigilanza attiva e concreta sulla corretta esecuzione delle
mansioni da parte dei lavoratori.
La Corte ha
individuato la violazione specifica negli obblighi previsti dall'art. 19 del
D. Lgs. 81/2008, in particolare:
1. Omessa
Vigilanza: Non aver
impedito l'instaurarsi o il mantenimento di una prassi pericolosa ("prassi
contra legem").
2. Omessa
Segnalazione: Non aver
segnalato tempestivamente al datore di lavoro o ai dirigenti le violazioni
delle procedure e le situazioni di rischio grave.
L'aver tacitamente
accettato prassi difformi dal DVR, pur in assenza di poteri decisionali o
di spesa, è stata considerata una grave inerzia.
Implicazioni per Aziende e Lavoratori
Questa
sentenza lancia un monito molto chiaro, con importanti conseguenze pratiche per
l'organizzazione aziendale:
- Per i Preposti: La tolleranza passiva non è ammessa. Il preposto ha l'obbligo giuridico di interrompere immediatamente l'attività del lavoratore in caso di pericolo imminente, o in subordine, di segnalare immediatamente ogni situazione di rischio superiore ai suoi poteri. La conoscenza di una prassi pericolosa non segnalata integra un profilo di colpa.
- Per il Datore di Lavoro e il Dirigente: La tolleranza di prassi pericolose da parte dei preposti non esonera le figure apicali. Anzi, la sentenza rafforza l'obbligo del datore di lavoro e del dirigente di vigilare sull'effettivo adempimento dei doveri dei preposti stessi e di intervenire per prevenire l'instaurarsi di prassi difformi alle procedure di sicurezza.
In conclusione
La pronuncia
del 4 agosto 2025 cristallizza il concetto che la sicurezza sul lavoro si
costruisce sulla coerenza tra la norma scritta (DVR) e la realtà operativa.
La
responsabilità, in caso di infortunio, ricade su chi, pur avendo il
potere-dovere di intervenire o segnalare, ha permesso che la prassi pericolosa
prevalesse sulla regola.

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