Sicurezza sul Lavoro: Il Preposto ha l'obbligo di interrompere o segnalare la "prassi contra legem"

Preposto: la tolleranza di prassi aziendali pericolose configura una responsabilità di tipo penale


La Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, con la sentenza n. 28427 del 4 agosto 2025, ha emesso una pronuncia di fondamentale importanza, che segna un punto fermo sulla responsabilità penale del preposto in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

La decisione ha confermato la condanna per omicidio colposo a carico di due preposti, evidenziando come la tolleranza di prassi aziendali pericolose, anche se non deliberate, sia sufficiente a integrare la colpa.

 

Il Caso: Uso Improprio del Carrello Elevatore e Prassi "Fai da Te"

Il contenzioso traeva origine da un tragico infortunio mortale avvenuto in un'officina per la riparazione di autobus, causato dall'uso improprio di un carrello elevatore per attività di traino, prassi espressamente vietata dalle procedure di sicurezza aziendali e dal Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

I giudici di merito e la Suprema Corte hanno accertato che, nonostante il divieto formale, l'uso del carrello in modalità difforme fosse una "prassi consolidata", nota e tollerata dai preposti.

 Questa tolleranza ha costituito il nesso causale tra la condotta omissiva dei preposti e l'evento lesivo.

 



Il Dovere di Vigilanza Attiva del Preposto

La Cassazione ha ribadito che il ruolo del preposto (definito dall'art. 2, comma 1, lett. e-bis) del D. Lgs. 81/2008) non si esaurisce nella mera presenza sul luogo di lavoro o nell'osservanza delle disposizioni scritte.

Al contrario, richiede una vigilanza attiva e concreta sulla corretta esecuzione delle mansioni da parte dei lavoratori.

La Corte ha individuato la violazione specifica negli obblighi previsti dall'art. 19 del D. Lgs. 81/2008, in particolare:

1.   Omessa Vigilanza: Non aver impedito l'instaurarsi o il mantenimento di una prassi pericolosa ("prassi contra legem").

2.   Omessa Segnalazione: Non aver segnalato tempestivamente al datore di lavoro o ai dirigenti le violazioni delle procedure e le situazioni di rischio grave.

L'aver tacitamente accettato prassi difformi dal DVR, pur in assenza di poteri decisionali o di spesa, è stata considerata una grave inerzia.

 

Implicazioni per Aziende e Lavoratori

Questa sentenza lancia un monito molto chiaro, con importanti conseguenze pratiche per l'organizzazione aziendale:

  • Per i Preposti: La tolleranza passiva non è ammessa. Il preposto ha l'obbligo giuridico di interrompere immediatamente l'attività del lavoratore in caso di pericolo imminente, o in subordine, di segnalare immediatamente ogni situazione di rischio superiore ai suoi poteri. La conoscenza di una prassi pericolosa non segnalata integra un profilo di colpa.
  • Per il Datore di Lavoro e il Dirigente: La tolleranza di prassi pericolose da parte dei preposti non esonera le figure apicali. Anzi, la sentenza rafforza l'obbligo del datore di lavoro e del dirigente di vigilare sull'effettivo adempimento dei doveri dei preposti stessi e di intervenire per prevenire l'instaurarsi di prassi difformi alle procedure di sicurezza.

 

In conclusione

La pronuncia del 4 agosto 2025 cristallizza il concetto che la sicurezza sul lavoro si costruisce sulla coerenza tra la norma scritta (DVR) e la realtà operativa.

La responsabilità, in caso di infortunio, ricade su chi, pur avendo il potere-dovere di intervenire o segnalare, ha permesso che la prassi pericolosa prevalesse sulla regola.

 

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