Ministero del Lavoro: la convalida delle dimissioni dei genitori è obbligatoria anche nel periodo di prova

La Nota 14744/2025 del Ministero del Lavoro chiarisce: le dimissioni di madri e padri nel periodo protetto devono essere convalidate all'ITL, anche quando rassegnate nella fase iniziale del rapporto di lavoro


Dimissioni in Prova: La Convalida Resta Obbligatoria per i Genitori. Chiarimenti dal Ministero del Lavoro (Nota n. 14744/2025)

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Nota n. 14744 del 13 ottobre 2025, ha fornito un chiarimento importante in materia di tutela della genitorialità, stabilendo che le dimissioni presentate da madri e padri lavoratori durante il periodo protetto devono essere convalidate presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) anche se rassegnate nel periodo di prova.

La Nota interviene per dissipare ogni dubbio interpretativo: la speciale tutela prevista dalla normativa a favore della maternità e paternità prevale sulla natura del rapporto di lavoro, persino nella sua fase iniziale e più flessibile.



Categoria del Lavoratore

Periodo in cui le dimissioni richiedono la convalida ITL

Riferimento Normativo

Lavoratrice Madre

Durante il periodo di gravidanza (dall'inizio della gestazione).

Art. 55, co. 4, D.Lgs. 151/2001

Lavoratrice o Lavoratore Genitore

Durante i primi tre anni di vita del bambino.

Art. 55, co. 4, D.Lgs. 151/2001

Lavoratore Adozione/Affidamento

Durante i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia (adozione o affidamento), entro il limite massimo di 18 anni d'età.

Art. 55, co. 4, D.Lgs. 151/2001


L'Evoluzione Normativa della Convalida delle Dimissioni

L'obbligo di convalida non è una novità, ma il frutto di un percorso normativo volto a contrastare le dimissioni "in bianco" o quelle indotte, specialmente in contesti di particolare vulnerabilità come la genitorialità.

  1. L'introduzione della Convalida (D.Lgs. n. 151/2001 e precedenti): La necessità di convalida nasce storicamente con l'obiettivo specifico di tutelare le lavoratrici madri e i lavoratori padri durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento (il cosiddetto "periodo protetto"). L'articolo 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità) stabilisce che le dimissioni presentate in questo arco temporale devono essere confermate presso l'ITL per acquisire efficacia. Questo meccanismo garantisce che la decisione del genitore sia libera e volontaria.

  2. L'Abolizione delle Dimissioni "in Bianco" (Legge Fornero - L. n. 92/2012): Un'importante evoluzione è arrivata nel 2012, quando la Legge Fornero ha introdotto la convalida generalizzata (anche non presso l'ITL) per tutte le dimissioni e risoluzioni consensuali, al fine di sradicare la pratica delle dimissioni "in bianco" (fogli pre-firmati dal lavoratore al momento dell'assunzione).

  3. La Digitalizzazione della Convalida (D.Lgs. n. 151/2015 - Jobs Act): Il sistema è stato ulteriormente riformato nel 2015. L'obbligo di convalida per la generalità dei lavoratori è stato sostituito dalla procedura telematica, dove il lavoratore rassegna le dimissioni online attraverso un modulo specifico. Tuttavia, l'obbligo di convalida fisica presso l'ITL è stato mantenuto in modo esclusivo proprio per la categoria dei genitori lavoratori nel periodo protetto.




I Casi di Obbligo di Convalida delle Dimissioni

Attualmente, a seguito di queste evoluzioni e in linea con quanto ribadito dalla Nota n. 14744/2025, la convalida delle dimissioni o della risoluzione consensuale presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) è obbligatoria ed è l'unica procedura valida nei seguenti casi, indipendentemente dal tipo di contratto, dall'anzianità di servizio e, come ora chiarito, anche se presentate durante il periodo di prova:


L'importanza della Nota n. 14744/2025 risiede proprio nel ribadire che la disciplina di tutela si applica pienamente anche al lavoratore che si dimette o risolve consensualmente il rapporto durante la fase del periodo di prova


E’ importante ricordare che senza la convalida ITL, le dimissioni sono considerate nulle.


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