DURC e Irregolarità Contributiva: la soglia invalicabile dello "Scostamento Non Grave"
I chiarimenti del Ministero del Lavoro con l'Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025: la soglia di 150 euro è comprensiva anche di sanzioni e interessi
Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) attesta l'adempimento da parte del datore di lavoro o del lavoratore autonomo degli obblighi contributivi e assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili, ed è essenziale per l'accesso a benefici normativi e contributivi, appalti pubblici e privati, e agevolazioni.
La nozione di "scostamento non grave" è fondamentale per il rilascio del DURC, e si riferisce a una lieve irregolarità contributiva che non impedisce l'emissione del documento in stato di regolarità.
Concetto di "Scostamento Non Grave"
La disciplina dello "scostamento non grave" è trattata dall'art. 3, comma 3, del D.M. 30 gennaio 2015.
Soglia Quantitativa: È considerato non grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate pari o inferiore a €150,00 (centocinquanta euro).
Componenti Incluse: L'importo di €150,00 è comprensivo di eventuali accessori di legge, quali sanzioni e interessi.
In sostanza, se il debito complessivo del contribuente verso gli enti previdenziali (contributi, sanzioni e interessi) è pari o inferiore a €150,00, il DURC può essere rilasciato come regolare, fermo restando l'obbligo di regolarizzazione.
Chiarimenti dell’Interpello n. 3 del 13 ottobre 2025
L'Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3 del 13 ottobre 2025 ha fornito chiarimenti sulla corretta interpretazione della nozione di "scostamento non grave", in particolare in riferimento alla sua composizione.
Contenuto del Chiarimento
Il Ministero ha precisato che la soglia di €150,00 prevista per lo "scostamento non grave" deve essere intesa come il totale di tutti i debiti contributivi, sanzioni e interessi.
In particolare, ha rigettato l'interpretazione secondo cui la regolarità debba essere riconosciuta anche quando il debito è costituito unicamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – a fronte di un'omissione contributiva già sanata – a prescindere dal loro ammontare.
Implicazioni Pratiche
In sintesi, il Ministero ha confermato che:
Sanzioni e Interessi Rilevano: Anche se l'omissione contributiva è stata regolarizzata, le sanzioni e gli interessi residui (che sono accessori e funzionalmente connessi all'omissione) devono rientrare nel limite complessivo di €150,00.
Soglia Totale: Per il rilascio del DURC regolare in presenza di scostamento non grave, è indispensabile che la somma complessiva di debiti contributivi, sanzioni e interessi non superi €150,00. Se il debito per soli accessori di legge supera tale soglia, il DURC viene rilasciato come irregolare.
Questo chiarisce definitivamente che il criterio quantitativo di €150,00 si applica all'intero ammontare dello scostamento tra il dovuto e il versato, includendo senza distinzioni la sorte capitale e gli accessori.

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